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Normative

Invalidità civile

Legge 30 marzo 1971, n. 118 Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
Legge 11 febbraio 1980, n. 18 Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.
Legge 11 ottobre 1990, n. 289 Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.
Legge 15 ottobre 1990, n. 295 Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.
Decreto ministeriale Ministero dell'economia e delle finanze, 2 agosto 2007 Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
Circolare INPS, 6 agosto 2009, n. 97 Art. 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Limite alla presentazione di nuove domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.


Prassi

Le nuove procedure

Dal primo gennaio 2010 cambiano gli iter di domanda, accertamento e riconoscimento delle minorazioni civili (invalidità e cecità civile, sordità prelinguale), dell’handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/1999). La domanda di accertamento di invalidità, handicap e disabilità si presenta all’INPS. Le competenti Commissioni ASL sono integrate da un medico INPS. La presentazione delle domande e l’archiviazione di tutti gli atti avverranno attraverso un sistema informatico gestito dall’INPS, garantendo così, quando il sistema sarà a regime, la tracciabilità di qualsiasi procedura in tempo reale. L’altro obiettivo è quello dell’uniformità dei modelli di presentazione della domanda e dei relativi verbali di accertamento. Verranno messi a disposizione dall’INPS superando così l’attuale disomogeneità degli atti a livello locale. Un ultimo interessante obiettivo è quello di mantenere i tempi dei procedimenti che vanno dalla domanda alla concessione delle eventuali provvidenze economiche entro i 120 giorni.

La certificazione medica

Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) che deve attestare la natura delle infermità invalidanti, riportare i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD9). Dovrà, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine dovrà indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto. Questo certificato – è questa la novità – va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. Una volta inviato il certificato, il sistema genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente. Se il medico a cui ci si rivolge non è abilitato o non dispone di computer e connessione, può compilare la certificazione su carta, ma questo documento deve essere compilato seguendo il modello dell’INPS. Per l’acquisizione informatica del certificato cartaceo, bisogna rivolgersi ad un patronato sindacale o ad altri soggetti abilitati, che potranno però inserire il documento solo se completo di tutti i dati.

La domanda

Una volta in possesso del certificato, il Cittadino può presentare la domanda di accertamento. Conviene farlo attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni. In questa fase si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si va a compilare. Nella domanda sono indicati i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero. Il Cittadino potrà indicare anche una casella di posta elettronica per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda. Tutte le “fasi di avanzamento” potranno essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati: basterà richiedere un codice di ingresso (PIN) al momento della presentazione della domanda o telefonando al Contact Center dell’INPS.

La ricevuta

Per ogni domanda inoltrata, il sistema genera una ricevuta con il protocollo della domanda e l’indicazione della data, del luogo e dell’ora della visita. Nella stessa ricevuta vengono indicate alcune informazioni e raccomandazioni al Cittadino.Viene rammentato di presentare al momento della visita la documentazione sanitaria in originale o in copia conforme e che è possibile farsi assistere da un medico di fiducia. Viene inoltre ricordata la possibilità di richiedere la visita domiciliare in caso le condizioni di salute siano tanto gravi da rendere intrasportabile la persona. Il Cittadino potrà anche richiedere, sempre telematicamente, la modifica della data proposta per l’accertamento.

I tempi

La Determinazione 189/2009 prevede per la convocazione alle visite di accertamento un tempo massimo di 30 giorni dalla data della domanda. Il limite scende a 15 giorni nel caso in cui il richiedente sia affetto da una patologia oncologica in atto, oppure sia affetto da una delle gravi patologie – stabilizzate o ingravescenti – previste dal Decreto Ministeriale 2 agosto 2007

La visita

La visita avviene presso la Commissione della Azienda ASL competente. La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.

La visita domiciliare

La richiesta di visita domiciliare deve essere presentata per via telematica prima del giorno fissato per la visita. È necessario trasmettere un certificato medico che attesti che la persona non è trasportabile se non a rischio della sua stessa salute. Sarà il presidente della Commissione ASL a valutare la richiesta e a fissare la visita domiciliare. La procedura informatica invia all’interessato la comunicazione di accoglimento con indicazione di data e ora della visita oppure il rigetto della stessa confermando la data di visita già fissata presso la Commissione ASL.

La verifica

Come già detto, in forza dell’articolo 20 della Legge 102/2009, le Commissioni ASL sono integrate con un medico dell’INPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempi, oltre che – sicuramente – di risparmi di gestione. Infatti, se al termine delle visita il verbale viene approvato all’unanimità e validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS, viene spedito all’interessato da parte dell’INPS stesso. Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità, assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione e quindi inviato anche all’ente concessore e “messo in lavorazione”. Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni. La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale.

L’invio del verbale

Come detto, il verbale viene inviato al Cittadino dall’INPS. Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi. Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene inviato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie). Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato. Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto. I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.


Legge 68/99

Norme per il diritto al lavoro dei disabili; la legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276


Legge 104/92

Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Legge n.104/5 Febbraio 1992 (estratto)
Integrazione e modifica della legge


Legge 9 gennaio 2004 n. 4

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Disposizioni


Legge 170 8 ottobre 2010

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
Legge n. 170, 8 Ottobre 2010


FAQ

Quali sono le persone tutelate dalla Legge 68/99?
Gli Invalidi civili con soglia di accesso del 46%; l'Ente preposto al riconoscimento sono le Aziende Sanitarie Locali. Riferimento è il D.Lgs 509/88 art. 2.
Gli Invalidi del lavoro con soglia di accesso del 34%; l'Ente preposto al riconoscimento è l'INAIL. Riferimento è il D.P.R. 1124/64.
Persone non udenti (sordomuti); l'Ente preposto al riconoscimento sono le Aziende Sanitarie Locali. Riferimento è la legge 381/70 e successive modifiche.
Persone non vedenti (ciechi civili), soglia di accesso cecità assoluta o residuo visivo di 1/10; l'Ente preposto al riconoscimento sono le Aziende Sanitarie Locali. Riferimento è la legge 388/70 e successive modifiche.
Gli Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, soglia di accesso dalla 8^ categoria alla 1^ categoria; l'Ente preposto al riconoscimento è il Ministero del Tesoro. Riferimento è il D.P.R. 915/78 e successive modifiche.
Nota: sono esclusi dagli aventi diritto tutti coloro nei quali la commissione medica della ASL abbia accertato la perdita di ogni capacità lavorativa (situazione che non necessariamente coincide con un grado d'invalidità al 100%).

Qual'è l'organo che accerta l'effettivo stato di disabilità?
L'accertamento della disabilità è di competenza delle commissioni mediche istituite presso le ASL secondo le nuove prassi dettate dall’INPS.

Cosa si intende per collocamento mirato?
Per Collocamento Mirato si intendono gli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità con riferimento alle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto più adatto, attraverso un'analisi dei posti di lavoro, accompagnata da azioni dirette a risolvere gli eventuali problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali (art.2 L.68/99).

Quali sono gli adempimenti previsti per le persone con disabilità disoccupate?
Le persone con disabilità disoccupate che aspirano ad un'occupazione conforme alle loro capacità lavorative si iscrivono in uno specifico elenco tenuto dai competenti uffici provinciali del collocamento mirato. Possono iscriversi le persone con disabilità che abbiano compiuto i 15 anni di età e non abbiano superato l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e privato. Per ogni persona con disabilità iscritta, il Comitato Tecnico previsto nell'ambito della Commissione provinciale per le politiche del lavoro ha il compito di predisporre una scheda in cui vengono annotate le capacità lavorative, le abilità le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione. Il comitato tecnico ha inoltre il compito di provvedere all'analisi delle caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le persone con disabilità vengono iscritte negli elenchi sulla base di un'unica graduatoria (art. 6 e art. 8 L. 68/99).

Sulla base di quali criteri viene costituita la graduatoria unica di collocamento mirato?
È compito delle Regioni definire i termini e le modalità per la costituzione della graduatoria unica, nonché le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria stessa, tenendo conto dei criteri generali individuati dal regolamento di attuazione della legge 68/99 (art. 8 L. 68/99 e art. 9 D.P.R. 333/2000):
a) anzianità d'iscrizione negli elenchi del Collocamento Obbligatorio
b) condizione economica
c) carico familiare
d) difficoltà di locomozione nel territorio.

In quale misura i datori di lavoro sono soggetti all'obbligo di assunzione?
Il numero di lavoratori con disabilità che i datori di lavoro pubblici e privati devono assumere (c.d. quota di riserva) varia in relazione al numero di dipendenti (base di computo):
Ai datori di lavoro che hanno da 15 a 35 dipendenti è imposta l'assunzione di 1 disabile e solo in caso di nuova assunzione.
I datori di lavoro che hanno da 36 a 50 dipendenti sono obbligati ad assumere 2 disabili.
I datori di lavoro che hanno oltre 50 dipendenti devono assumere disabili nella misura del 7% del totale dei lavoratori occupati.
I datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio quei lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, sono divenuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
(art. 3 L. 68/99 e D.P.R. 333/2000)

Come viene conteggiata la quota di riserva?
Per stabilire quanti disabili un datore di lavoro deve assumere (quota di riserva) è necessario calcolare con precisione quanti sono i suoi dipendenti (c.d. base di computo). Tuttavia, non tutti i dipendenti devono essere considerati al fine di determinare la quota di riserva. Non devono ad esempio essere calcolati nel totale dei dipendenti: i lavoratori disabili già assunti tramite collocamento obbligatorio, i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento, i lavoratori interinali, i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, i lavoratori impiegati in mansioni in relazione alle quali gli obblighi di assunzione non sono operanti (si tratta di ipotesi specificamente individuate dalla legge allo scopo di agevolare alcuni datori di lavoro che operano in particolari settori di attività), i lavoratori a tempo parziale sono calcolati in proporzione all'orario svolto. Non sono da considerare nel numero complessivo dei lavoratori occupati coloro che non sono legati all'azienda da un rapporto di lavoro subordinato: stagisti e tirocinanti, collaboratori coordinati e continuativi, soggetti inseriti con borse lavoro e piani di inserimento professionale (art.4 L.68/99 e D.P.R. 333/2000).

Cos'è il prospetto informativo?
I datori di lavoro obbligati al collocamento delle persone con disabilità sono tenuti ad un adempimento annuale che consiste nella trasmissione agli uffici provinciali per il collocamento mirato, entro il 31 gennaio di ogni anno, del prospetto informativo contenente una serie di informazioni inerenti la loro situazione occupazionale, in particolare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori disabili occupati ed i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. L'invio del prospetto vale come richiesta di avviamento per le aziende che hanno delle scoperture della quota di riserva. (Il ritardato invio del prospetto informativo comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa fissa di 516 € maggiorata di 25 € per ogni giorno di ritardo).
(art. 9 L. 68/99 e D.M. del 22/11/1999)

Come può avvenire l'assunzione di una persona con disabilità?
I datori di lavoro assumono i lavoratori con disabilità facendone richiesta di avviamento agli uffici provinciali per il collocamento mirato ovvero attraverso la stipula di convenzioni. La richiesta di avviamento può essere nominativa o numerica.

Cos'è la richiesta nominativa?
Attraverso la richiesta nominativa i datori di lavoro chiedono agli uffici competenti l'avviamento di lavoratori già individuati, di cui indicano i nominativi. La richiesta deve essere presentata agli uffici competenti entro 60 giorni dal momento in cui insorge l'obbligo di assumere lavoratori disabili. Le richieste nominative sono ammesse, in relazione ai diversi datori di lavoro obbligati, nelle seguenti misure:
datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali ed enti da essi promossi: tutte le richieste;
datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti: nei limiti del 50% delle assunzioni cui sono tenuti;
datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti: nei limiti del 60% delle assunzioni cui sono tenuti.
In ogni caso, la possibilità di ricorrere alla chiamata nominativa può essere ampliata attraverso l'utilizzazione delle convenzioni, che sono tra l'altro indispensabili qualora si intenda effettuare una assunzione con chiamata nominativa di disabili psichici. Nel caso di stipula di convenzioni ex art 11 e 12 L.68/99, l'assunzione per chiamata nominativa può riferirsi all'intera quota di riserva (art.7, art.8 L. 68/99).

Cos'è l'avvio numerico?
Attraverso l'avvio numerico le persone con disabilità sono avviate secondo l'ordine di graduatoria. Anche in questo caso, i datori di lavoro presentano la richiesta di assunzione agli uffici provinciali competenti entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione. L'avvio numerico è ammesso, in relazione ai diversi datori di lavoro obbligati, nella seguente misura (art. 7, art. 8 L. 68/99):
datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali ed enti da essi promossi: nessun avvio;
datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti: nei limiti del 50% delle assunzioni cui sono tenuti;
datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti: nei limiti del 40% delle assunzioni cui sono tenuti.

Cosa sono le convenzioni?
Le convenzioni sono lo strumento con il quale la Legge intende favorire l'attuazione del principio dell'inserimento mirato attraverso un percorso graduale di inserimento lavorativo delle persone disabili, finalizzato al conseguimento degli obblighi occupazionali.Gli uffici provinciali per il collocamento mirato possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di inserimento lavorativo aventi ad oggetto la determinazione di un programma volto all'inserimento mirato. Nella convenzione sono stabiliti tempi e modalità delle assunzioni e tra le modalità di inserimento rientrano la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, lo svolgimento di periodi di prova più ampi rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, possibili deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di apprendistato e di formazione lavoro. Gli uffici provinciali per il collocamento mirato possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento. Tali convenzioni oltre alle mansioni attribuite al lavoratore disabile e alle modalità del loro svolgimento, devono indicare forme di sostegno, consulenza e tutoraggio (art. 11 L. 68/99).

Cosa sono le convenzioni con le cooperative sociali?
Gli uffici provinciali per il collocamento mirato possono stipulare con i datori di lavoro e le cooperative sociali e con i disabili liberi professionisti apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo di disabili presso le stesse cooperative sociali stesse o presso i liberi professionisti sopra citati, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non sono ripetibili per lo stesso soggetto, sono limitate nel tempo e nel numero e sono subordinate all'assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro (art. 12 L. 68/99).

Di quali agevolazioni e incentivi possono usufruire i datori di lavoro che assumono persone con disabilità?
I datori di lavoro che sottoscrivono convenzioni con gli uffici provinciali possono beneficiare di alcune agevolazioni di carattere economico sotto forma di riduzioni contributive in proporzione al grado di invalidità e di rimborsi forfetari delle spese necessarie all'adattamento del posto di lavoro, in particolare è prevista:
la fiscalizzazione totale per la durata massima di 8 anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore del 79% e di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale d'invalidità;
la fiscalizzazione nella misura del 50% per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
il rimborso forfetario delle spese per la modificazione del posto di lavoro, in modo da adeguarlo alle esigenze operative di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore del 50%, per la predisposizione di tecnologie di telelavoro, per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa del disabile.
Per le finalità sopra citate è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili finanziato annualmente attraverso il bilancio dello Stato. Il Fondo ripartisce tra le regioni le sue dotazioni finanziarie (art. 13 L. 68/99).

Cos'è il fondo regionale per l'occupazione dei disabili?
Il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili è destinato al finanziamento dei programmi regionali d'inserimento lavorativo e dei relativi servizi. In particolare eroga contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione, inoltre contributi aggiuntivi rispetto ai rimborsi forfetari e ogni altra provvidenza in attuazione della legge. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla L. 68/99, i contributi versati dai datori di lavoro a fronte di esonero parziale, i contributi elargiti da fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati (art. 14 L. 68/99).

Cosa si intende per sospensione degli obblighi occupazionali?
Si tratta di un istituto in base al quale gli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99 sono sospesi per le imprese che abbiano in atto procedure di mobilità, di licenziamento collettivo, di cassa integrazione guadagni straordinaria e contratti di solidarietà difensivi. La durata della sospensione varia in relazione alla situazione che vi ha dato origine. Entro 60 giorni dal termine della stessa il datore di lavoro dovrà presentare richiesta di avviamento per i lavoratori disabili che è tenuto ad assumere (art. 3 L. 68/99 e D.P.R. 33/00).

Quando i datori di lavoro possono beneficiare dell'esonero parziale?
L'esonero parziale dagli obblighi occupazionali può essere richiesto ai servizi provinciali per il collocamento mirato da parte dei datori di lavoro, con più di 35 dipendenti, che si trovino in una situazione che non consenta di occupare l'intera percentuale di disabili prevista dalla legge. L'autorizzazione all'esonero può essere concessa in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto e in presenza della faticosità o della pericolosità, ovvero delle particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. L'esonero non può riguardare l'intera quota di riserva, è concesso a tempo determinato e solo in presenza di adeguata motivazione fornita dal datore di lavoro, che dovrà versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo nella misura di 12 € per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato (art. 5 L. 68/99 e D.M. n. 357/2000).

Cos'è la compensazione territoriale?
La compensazione territoriale è un istituto che consente ai datori di lavoro di assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello stabilito portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima Regione (o anche di altre Regioni per datori di lavoro privati). La domanda di compensazione va presentata agli uffici provinciali competenti per le unità produttive situate nella stessa Regione o al Ministero del Lavoro per unità produttive situate in Regioni diverse (art.5 L.68/99,D.P.R. 333/00 e Circ. Min. Lav. n 36/2000).

Quali sono le sanzioni per i datori di lavoro inadempienti all'obbligo di assunzione?
Le sanzioni per i datori di lavoro che violano le norme in materia di collocamento di disabili sono esclusivamente di natura amministrativa, sono disposte dalla Direzione provinciale del Lavoro e le somme derivanti dal loro pagamento sono destinate al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Per il ritardato invio del prospetto informativo la sanzione è pari a € 516 maggiorata di € 25 per ogni giorno di ritardo. Per la mancata assunzione dei disabili per cause imputabili al datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo, la sanzione è pari a € 51 per ogni giorno lavorativo e per ogni disabile non assunto (art. 10 e art.15 L. 68/99, D.P.R. 333/00, Circ. Min Lav. 23/2001).

Cos'è la certificazione di ottemperanza?
I datori di lavoro pubblici e privati che intendono prendere parte a bandi per appalti pubblici o intrattenere rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni sono tenuti a presentare alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione. Le Amministrazioni interessate effettueranno i necessari accertamenti presso i servizi provinciali competenti. (art. 17 L. 68/99 e Circ. Min Lav. N. 10/2003).